Il linguaggio della compravendita è pieno di termini tecnici che possono sembrare ostici. Questo glossario ti spiega tutto in modo semplice e diretto.
A
Acconto: Somma versata anticipatamente a titolo di anticipo sul prezzo totale. A differenza della caparra, non ha funzione di garanzia.
B
Bonifico parlante: Bonifico bancario con causale dettagliata che specifica oggetto, data e parti della transazione. Obbligatorio in alcune detrazioni fiscali, utile sempre per documentare un pagamento.
C
Caparra confirmatoria: Somma versata a garanzia dell'accordo. Se l'acquirente recede ingiustificatamente, la perde. Se recede il venditore, deve restituirne il doppio (art. 1385 c.c.).
Caparra penitenziale: Simile alla confirmatoria, ma permette il recesso senza ulteriori risarcimenti. Chi recede perde la caparra (o la restituisce), ma non può essere obbligato all'esecuzione del contratto.
D
Diffida: Atto formale con cui si intima a qualcuno di adempiere a un obbligo entro un termine stabilito. Ha valore legale se inviata tramite raccomandata A/R o PEC.
G
Garanzia per vizi occulti: Tutela legale dell'acquirente (art. 1490 c.c.) contro difetti non visibili al momento della vendita che rendono l'oggetto inidoneo all'uso. Vale anche tra privati.
M
Mediazione civile: Procedura stragiudiziale per risolvere controversie con l'aiuto di un mediatore neutrale, alternativa al tribunale. Obbligatoria per molte categorie di cause civili.
Messa in mora: Atto formale con cui si chiede al debitore di adempiere alla propria obbligazione entro un certo termine. Interrompe la prescrizione.
P
Passaggio di proprietà: Momento in cui la titolarità di un bene passa dal venditore all'acquirente. Per i veicoli richiede l'atto formale presso lo Sportello Telematico dell'Automobilista (STA) o un'agenzia pratiche auto.
PEC (Posta Elettronica Certificata): Email con valore legale equiparato alla raccomandata A/R. Ogni messaggio PEC ha una ricevuta di consegna certificata.
S
Scrittura privata: Documento scritto e firmato da entrambe le parti che prova l'accordo raggiunto. Non richiede il notaio ma ha piena validità legale tra le parti.
V
"Venduto nello stato di fatto e di diritto": Clausola contrattuale con cui l'acquirente accetta l'oggetto nella sua condizione attuale, rinunciando a eventuali contestazioni future per vizi apparenti.
Vizi occulti: Difetti nascosti che non erano visibili (o conoscibili) al momento della vendita. Il venditore risponde di questi difetti anche se in buona fede.
"Visto e piaciuto": Dichiarazione dell'acquirente di aver esaminato l'oggetto e accettato il suo stato. Esclude le contestazioni per vizi apparenti ma non per i vizi occulti.